Rubrica “L’Esperto risponde”

NON trovo nel Decreto 81, ed in particolare nel Titolo VIII (Agenti Fisici) l’obbligo a fare misure di microclima analogamente a quanto stabilito nello stesso titolo per Rumore e Vibrazione. E’ corretto pensare che non vi sia obbligo di produrre una valutazione specifica? (firmato: Il RSPP di un’azienda manifatturiera del settore alimentare)

Si ricorda che i rischi fisici contemplati nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) “riguardano il rumore, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima, gli infrasuoni, gli ultrasuoni e le atmosfere iperbariche” e che ai sensi dell’art.17 del DLgs.81/08 è obbligo (indelegabile) del Datore di Lavoro la Valutazione di TUTTI i rischi. Da ciò risulta acclarato che la valutazione dei rischi per la salute derivanti dalle condizioni microclimatiche NON può essere omessa.

Diversa appare la questione se sia necessario procedere con valutazioni “oggettive” rappresentate dalla misura di taluni parametri e quali questi siano. Il Datore di Lavoro, dal quale la giurisprudenza esige la “prudenza del buon padre di famiglia” è tenuto nella valutazione del rischio ad adottare le metodologie più efficaci e rappresentative affinchè possa individuare con altrettanta efficacia le misure di prevenzione e protezione da mettere in atto.

In tal senso dunque, sebbene la legge non indichi obblighi e modalità in merito alla conduzione di misure microclimatiche, non si può ignorare l’esistenza della Norma Tecnica UNI EN ISO 7730:2006 che definisce le metodiche di valutazione, come pure la Linea Guida Inail, elaborata dalla Direzione regionale per la Campania, dal titolo “La valutazione del microclima. L’esposizione al caldo e al freddo. Quando è un fattore di discomfort. Quando è un fattore di rischio per la salute” che a questa ed altre Norme applicabili si ispira, proponendo algoritmi di calcolo i cui parametri derivano da misure strumentali.

Infine riguardo alle misure non ci si può limitare al rilievo di temperatura ed umidità (come talvolta si vede fare), in quanto i parametri necessari (temperatura dell’aria, temperatura media radiante, velocità dell’aria, pressione parziale del vapore acqueo) richiedono strumentazione specifica e competenze adeguate nell’utilizzo.